L’AVVOCATURA DELLO STATO: COMPITI E FUNZIONI
L’Avvocatura dello Stato, istituita con il regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, è l’organo legale dello Stato al quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali.
L’Avvocatura assiste, consiglia e difende in via esclusiva e organica le Amministrazioni Statali, ivi inclusi gli Organi Costituzionali e le Autorità Amministrative Indipendenti, e alcune Regioni a statuto speciale; essa può inoltre assumere, a determinate condizioni, il patrocinio delle Regioni a statuto ordinario e speciale, degli enti pubblici non statali, delle organizzazioni internazionali, degli Stati esteri, nonché dei dipendenti chiamati in giudizio per fatti e cause di servizio.
È pertanto un ufficio statale nel quale operano un "pool" di giuristi specializzati, assunti a seguito di un doppio concorso pubblico di particolare complessità e severità, che rappresenta e difende in giudizio l'amministrazione statale e, più in generale, tutti i poteri dello Stato quando svolgano attività sostanzialmente amministrative. Vi è poi al suo interno anche una struttura amministrativa composta da personale amministrativo che supporta il personale legale nelle varie attività di istituto.
L’Avvocatura dello Stato, al cui vertice è l’Avvocato Generale dello Stato, è organizzata sul territorio attraverso una struttura centrale, l’Avvocatura Generale, con sede a Roma, e venticinque articolazioni periferiche, le Avvocature Distrettuali, dislocate in tutti capoluoghi di Regione o comunque dove abbia sede la Corte d’Appello.
- L’Avvocatura dello Stato di Genova ed il Commissario Straordinario per la ricostruzione del Ponte sul Polcevera -
Dopo il tragico evento del crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018, com’è noto, il legislatore è intervenuto con il D.L. 109/2018 prevendo la nomina di un Commissario Straordinario, poi nominato nella persona del Sindaco di Genova dott. Marco Bucci, incaricato di tutte le attività necessarie per i lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo ponte autostradale.
L’art. 10, 3 comma, del predetto decreto-legge ha affidato all’Avvocatura dello Stato il patrocinio di questo organo statale straordinario. Peraltro, anche senza tale previsione, il Commissario straordinario, in quanto organo statale incardinato nella Presidenza del Consiglio, avrebbe comunque avuto il patrocinio dell’Avvocatura in forza delle disposizioni ordinarie, ma tale norma rafforzativa è stata interpretata da subito come la richiesta da parte del legislatore, di un supporto particolare dell’Avvocatura al Commissario che, in quanto dotato di una struttura limitatissima rispetto ai molti e complessi compiti affidatigli, necessitava di una più diretta collaborazione giuridica anche nella fase prettamente amministrativa della propria attività.
Supporto speciale che in questo caso è stato pienamente fornito sia attraverso una costante attività consultiva nelle complesse e molteplici attività amministrative e contrattuali che il Commissario è stato chiamato a svolgere, sia nella rappresentanza e difesa nelle vertenze giudiziarie instaurate nei suoi confronti, le più rilevanti quelle proposte in particolare da Autostrade per l’Italia S.p.A., di recente decise in senso favorevole alla posizione degli organi statali dalla Corte costituzionale.
Si è trattato di un impegno di particolare gravosità che, proprio in ragione della ripartizione territoriale delle competenze, è stato svolto in via pressoché esclusiva proprio dall’Avvocatura Distrettuale di Genova, e direttamente dal suo vertice, l’Avvocato Distrettuale dello Stato, Anna Maria Bonomo, con la collaborazione dei colleghi Giuseppe Novaresi e Matilde Pugliaro, senza peraltro che sia stato previsto a fronte di tale rilevante impegno, un aumento della dotazione di personale della sede, a differenza di altre amministrazioni genovesi.
È stata quindi un’attività che ha comportato un grande impegno e tanto spirito di sacrificio da parte degli avvocati dello stato incaricati, che è stata svolta senza alcun aggiuntivo compenso economico, con la piena consapevolezza degli stessi di assolvere principalmente ad un dovere civico e rendere un essenziale supporto giuridico al Commissario nell’interesse dell’intera città e dello Stato.