Il Consiglio di Stato ha rigettato, con cinque distinte decisioni, gli appelli presentati da un gruppo di proprietari che, tuttavia, non erano residenti negli immobili presenti nella cosidetta zona Rossa, costituita dopo il crollo di Ponte Morandi.
La sentenza arriva dopo che il TAR della Liguria aveva già respinto i ricorsi introduttivi dei medesimi proprietari lo scorso 4 luglio 2019.
In particolare i ricorrenti (tutti già destinatari del pagamento del corrispettivo della vendita del loro appartamento, per €.2.025 a mq) lamentavano l’illegittimità del decreto 14/2018 del Commissario Straordinario, adottato sulla base di un parere interpretativo della norma reso dall’Avvocatura dello Stato, per la parte in cui non aveva previsto la corresponsione delle ulteriori indennità di cui alla legge regionale n. 39/2009 (PRIS e improvviso sgombero, per complessivi 81.000 euro) ai proprietari delle abitazioni, nel caso in cui non fossero residenti o domiciliati.
Il Consiglio di Stato, avendo riconosciuto la piena legittimità del Decreto del Commissario e la sua interpretazione della norma, ha ritenuto infondati i ricorsi confermando appieno la sentenza del TAR della Liguria.
In particolare, il fatto che i ricorrenti non fossero residenti nelle citate abitazioni e che quindi "la notte del 14 agosto hanno dormito nei propri letti" - come si legge nella sentenza del TAR appellata - e che gli stessi non abbiano poi dovuto affrontare i disagi connessi all’obbligata ricollocazione abitativa in conseguenza del crollo del ponte Morandi, è stato ritenuto dirimente: erano infatti la residenza o l’abitazione negli immobili sfollati le condizioni essenziali a cui le disposizioni normative riconducevano il diritto all’erogazione delle indennità Pris (previste dalla legge regionale n. 39/2007) e di improvviso sgombero.
Il Consiglio di Stato ha, quindi, definitivamente chiarito che la norma interpretata semanticamente, sistematicamente e letteralmente è chiara: i proprietari non residenti non avevano diritto alle indennità della legge regionale PRIS e per l'immediato sgombero, ma solo quella corrispettiva della vendita dell'immobile.
Come già aveva fatto il TAR della Liguria, anche il Consiglio di Stato ha condannato i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali.