Il TAR della Liguria (con sette decisioni della seconda sezione pubblicate il 1 luglio scorso) ha respinto i ricorsi proposti da un gruppo di proprietari che non erano residenti negli immobili presenti nella cosidetta zona Rossa, costituita dopo il crollo di Ponte Morandi.
In particolare i ricorrenti (tutti già destinatari del pagamento del corrispettivo della vendita del loro appartamento, per €.2.025 a mq) lamentavano l’illegittimità del decreto 14/2018 del Commissario Straordinario, per la parte in cui non aveva previsto la corresponsione delle ulteriori indennità (PRIS e improvviso sgombero, per complessivi 81.000 euro) ai proprietari delle abitazioni, nel caso in cui non fossero residenti o domiciliati.
Il Tribunale Amministrativo, avendo riconosciuto la piena legittimità del Decreto del Commissario, ha ritenuto infondati i ricorsi.
In particolare, il fatto che i ricorrenti non fossero abitanti delle citate abitazioni e che quindi "la notte del 14 agosto hanno dormito nei propri letti" - come si legge nella sentenza - e che gli stessi non abbiano poi dovuto affrontare i disagi connessi all’obbligata ricollocazione abitativa in conseguenza del crollo del ponte Morandi, è stato ritenuto dirimente: erano infatti la residenza o l’abitazione negli immobili sfollati le condizioni essenziali a cui le disposizioni normative riconducevano il diritto all’erogazione delle indennità Pris (previste dalla legge regionale n. 39/2007) e di improvviso sgombero.
I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali.